Dat - Disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico) - Legge
219/2017
Che cosa è la Dat
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge
219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di trattamento" (cosiddetta legge sul
testamento biologico o biotestamento) che regola il consenso informato,
l’interruzione dei trattamenti, le disposizioni anticipate di trattamento Dat e
la pianificazione condivisa delle cure.
Attraverso il consenso informato la
Legge riconosce il diritto di ogni persona di acconsentire o non acconsentire,
previa la necessaria informazione, ai trattamenti sanitari e agli accertamenti
diagnostici proposti dai medici.
La Legge stabilisce anche il diritto di revocare il
consenso dato e di interrompere i trattamenti. In tal caso il medico deve
adoperarsi per alleviare le sofferenze ed eventualmente ricorrere alla
sedazione palliativa profonda continua, con il consenso del paziente.
La persona con una patologia cronica, invalidante,
progressiva, con prognosi infausta puó esprimere le proprie volontà sui
trattamenti sanitari con la pianificazione condivisa delle cure direttamente
con il medico o l’équipe sanitaria, dopo aver acquisito adeguata informazione.
I medici dovranno attenersi alle volontà espresse, inserite nella cartella
clinica insieme alla nomina eventuale di un fiduciario, quando la persona non
potrà più esprimere il proprio consenso trovandosi in una condizione di
incapacità.
Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) - Cosa sono
Attraverso le Dat ogni persona
maggiorenne capace di intendere e di volere (disponente), in previsione di
un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito
adeguate informazioni sulle conseguenze mediche delle sue scelte, puó esprimere
le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari.
La decisione di redigere le Dat è assolutamente libera
e volontaria.
Il medico è tenuto al rispetto delle Dat tranne nei casi in cui il disponente
abbia chiesto trattamenti sanitari contrari alle norme di legge, alla
deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Le Dat possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento della vita;
restano valide le Dat che riportano la data di redazione più recente.
Fiduciario
Al momento della redazione o con comunicazione
successiva è possibile indicare nelle Dat un fiduciario, persona di
fiducia che farà le veci del disponente nelle relazioni con il medico e con le
strutture sanitarie, nel momento in cui il disponente stesso sia divenuto
incapace di autodeterminarsi.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e
capace di intendere e di volere.
Puó essere un familiare o anche una persona non legata da vincoli giuridici e
familiari.
Puó accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con atto successivo.
Il fiduciario, al quale viene rilasciata
dall'interessato una copia delle Dat, puó rinunciare alla nomina con atto
scritto, che comunica direttamente al disponente.
L'incarico del fiduciario puó essere revocato dal disponente in qualsiasi
momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di
motivazione.
Nel caso in cui le Dat non contengano l'indicazione
del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto
incapace, le Dat mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In
caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore
di sostegno.
Il medico è tenuto al rispetto delle Dat. Puó disattenderle parzialmente o
totalmente, in accordo con il fiduciario, se non corrispondono alle condizioni
cliniche del paziente o se sussistono terapie, imprevedibili all’atto di
sottoscrizione delle Dat, che offrano al paziente concrete possibilità di
miglioramento. Il fiduciario ha quindi il potere, in accordo con il medico, di
attualizzare le disposizioni lasciate dalla persona.
Puó essere altresì previsto un fiduciario supplente.
Non sarà possibile trasmettere il nominativo alla Banca dati Nazionale e
pertanto non vi potrà accedere, ma i riferimenti, se indicati nella Dat,
saranno visibili al medico nella scansione della Dat registrata.
Banca dati nazionale
La legge sulle Dat è retroattiva, si applica anche
alle Dat iscritte nel Registro presso un Comune o depositate presso un notaio
prima dell'entrata in vigore della legge stessa. La registrazione aveva lo
scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di
provenienza. Le persone iscritte a detto registro possono rendere valide le
proprie volontà presentandole anche in Comune, secondo quanto disposto dalla
Legge n. 219/2017.
A partire dall'1 febbraio 2020 il Ministero della
Salute ha istituito la Banca dati delle Dat (salute.gov.it) con la funzione di:
§
raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento e garantirne
il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
§
assicurare la piena accessibilità delle Dat da parte del medico che ha in
cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, da parte del
disponente e da parte del fiduciario da lui nominato;
§
registrare copia della nomina dell'eventuale fiduciario e della sua
accettazione o rinuncia ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
· La banca dati
puó essere alimentata da:
§
ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza dei disponenti, o loro
delegati, e delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
§
notai e capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio
delle funzioni notarili;
§
responsabili delle unità organizzative competenti nelle Regioni che abbiano
adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario
elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al
Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la
raccolta di copia delle Dat.
Il cambio di residenza non comporta la decadenza della
Dat depositata che rimarrà registrata e disponibile per essere consultata da
parte del medico che abbia in cura il disponente che si trovi in situazioni di
incapacità di autodeterminarsi, a meno che il disponente non intenda modificare
la disposizione.
Dove scaricare i moduli
1. Scaricare il modulo
"Deposito Dat: Comunicazione Dati e consenso" (in formato word,) che dovrà essere sottoscritto in
qualità di disponente e dal fiduciario, se nominato;
2. Scrivere la propria
Dat sottoscritta in qualità di disponente e dal fiduciario, se nominato;
3. Sarà necessaria la
fotocopia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di
validità e la fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale del
fiduciario, se nominato, in corso di validità.
Come scrivere la Dat
Possono presentare le Dat, ai fini dell'inserimento
nella banca dati nazionale, esclusivamente i cittadini maggiorenni residenti
nel Comune di Vottignasco.
Visto il carattere personalissimo delle disposizioni:
1. Non sono stati
predisposti specifici modelli o fac-simili che possono eventualmente essere
reperiti in Internet. L'interessato puó esprimerla su carta libera nel modo che
ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando
strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC etc.), avendo cura
di apporre in calce la propria firma autografa, luogo e data.
2. Per le ulteriori
informazioni e modalità di compilazione l’interessato puó rivolgersi anche alle
diverse associazioni presenti sul territorio nazionale.
Se ne elencano alcune a titolo esemplificativo:
§
Associazione Luca Coscioni - www.associazionelucacoscioni.it
§
Associazione Vidas - www.vidas.it/servizi-assistenza/biotestamento/
§
Fondazione Umberto Veronesi - www.fondazioneveronesi.it
§
Onlus il Bruco e la Farfalla - www.ilbrucoelafarfalla.org
§
Associazione libera uscita - www.associazioneliberauscita.it
§
Associazione Scienza & vita - www.scienzaevita.org
3. il personale del
Comune non partecipa alla redazione delle Dat , non presta assistenza, né è
tenuto a dare informazioni circa la redazione della stessa, né è a conoscenza
di quanto dichiarato nelle Dat , dovendosi limitare a verificare i presupposti
della consegna con particolare riguardo all’identità e alla residenza del
disponente, e a riceverla in deposito.
Al solo fine di visualizzare velocemente i dati da
imputare nella banca dati nazionale ed acquisire il consenso al trattamento dei
dati, si chiede la compilazione del modulo "Deposito Dat: Comunicazione Dati e consenso", contenente altresì
l’informativa sul trattamento dei dati.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non
lo consentano, le Dat possono essere espresse attraverso videoregistrazione o
dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le
medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni
momento. Le specifiche tecniche sono riportate nelle FAQ - Disposizioni anticipate di trattamento
(salute.gov.it)
Le Dat devono contenere i seguenti dati
necessari:
§
dati anagrafici del disponente (cognome, nome, data e luogo di nascita,
estremi di un documento d'identità in corso di validità, codice fiscale,
indirizzo email);
§
indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le Dat (ad
esempio, in caso perdita di coscienza dovuta a malattia invalidante e
irreversibile, ecc.);
§
consenso o rifiuto di specifici trattamenti medici (puó essere chiesta
consulenza al proprio medico di fiducia);
§
dati anagrafici e sottoscrizione del fiduciario se nominato (cognome, nome,
data e luogo di nascita, estremi di un documento d'identità in corso di
validità, codice fiscale, indirizzo email, recapito telefonico);
§
data e firma del disponente.
Le Dat vanno esibite personalmente dal disponente
all’ufficiale di stato civile, assieme al proprio documento d’identità in corso
di validità e al codice fiscale.
Non è necessario che il fiduciario sia presente
personalmente al momento della consegna delle Dat da lui già sottoscritte per
accettazione. Sarà solo necessario presentare una copia del suo documento di
riconoscimento e codice fiscale in corso di validità.
La Banca dati nazionale accetta l'inserimento di un
solo fiduciario, ma nelle Disposizioni ne possono essere indicati due come
previsto dal Ministero della Sanità.
Dove e quando presentare la Dat
Ufficio Stato civile: Via Roma n. 29- I piano
Contatti: Tel. 01711740715 - Email:
info@comune.vottignasco.cn.it
L'ufficio riceve solo su appuntamento
prenotabile telefonicamente.
L'ufficiale di stato civile provvederà a:
§
verificare l’identità del disponente e la sua residenza;
§
inserire la disposizione di trattamento nel Registro Comunale delle Dat;
§
rilasciare al disponente l'attestazione dell'avvenuto deposito;
§
inserire i dati richiesti nell'apposito modulo elettronico predisposto dal
Ministero della Salute entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data
di deposito;
§
allegare la scansione delle Dat solo su consenso del disponente o, in caso
contrario, ad indicare il Comune in cui esse sono reperibili;
§
inviare tutta la documentazione tramite PEC all’indirizzo predisposto dal
Ministero della Salute
§
confermare al disponente l’avvenuto caricamento fornendo via mail il link
al Portale di accesso alla Banca Dati Nazionale delle Dat per la consultazione
delle Dat
Costi
Il servizio è totalmente gratuito. Le Dat sono esenti
dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro
tributo, imposta, diritto e tassa.
Modalità di consultazione delle Dat registrate nella Banca Dati Nazionale
Possono consultare le Dat registrate nella Banca
Dati Nazionale al link https://dat.salute.gov.it/dat_spid_login/ , attraverso
autenticazione con CIE - Carta d'identità elettronica o SPID o CNS - Carta
Nazionale dei Servizi, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui
nominato.
In più vi puó accedere anche il medico che ha in cura
il disponente (in situazione di incapacità di autodeterminarsi) ed è chiamato
ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire
trattamenti sanitari sullo stesso.
Riferimenti normativi
§ Legge n. 219 del 22
dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento", (c.d. legge sul biotestamento)
§ Decreto n. 168 del
10.12.2019, "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata
alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)"
§ Disciplinare tecnico
allegato al Decreto n.168/2019
§
FAQ Ministero della Salute FAQ - Disposizioni
anticipate di trattamento (salute.gov.it)